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Alimenti di origine animale - Controlli all'importazione

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625;
  • Decreto legislativo n. 24 02/02/2021
  • Regolamento (UE) 2019/2130;
  • Regolamento (UE) 2019/1873;
  • Regolamento (UE) 2019/2129;
  • Regolamento (UE) 2019/1715;
  • Regolamento (UE) 2022/931;
  • Regolamento (UE) 2022/932;
  • Regolamento (UE) 2022/1644;
  • Regolamento (UE) 2022/1646;

Lista non esaustiva; si omettono ulteriori norme specifiche sul controllo ufficiale di ciascun alimento

Descrizione sintetica delle attività
Nei posti di controllo frontalieri (PCF), in applicazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, vengono eseguiti i controlli per verificare la conformità alla normativa di settore, degli alimenti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati all’introduzione nell’Unione Europea.
Tali controlli sono attuati sulla base di norme dell’Unione europea e/o nazionali e, per quanto riguarda i campionamenti a scopo di monitoraggio, anche secondo l’organizzazione e programmazione stabilite dall’Autorità Competente Centrale.


Luogo e momento del controllo
Luogo: Posti di Controllo Frontaliero (PCF);
Momento: prima dell’ingresso nell’Unione europea delle partite di alimenti di origine animale.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)

  • Controllo documentale: 100% delle partite;
  • controllo d’identità: 100% delle partite;
  • controllo materiale: in funzione delle percentuali stabilite dal Regolamento (UE) 2019/2129;
  • controllo di laboratorio: le frequenze degli esami di laboratorio sono variabili a seconda della categoria di prodotto e della sua origine; sono stabilite dal piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio in accordo al Reg. (UE) 2019/2130, Reg. (UE) 2022/932, Reg. (UE) 2022/1646.

È prevista inoltre l’intensificazione dei controlli di laboratorio in caso di riscontro di una non conformità secondo le modalità indicate nel Reg.(UE) 2019/1873.

Metodi e tecniche

  • Controllo documentale e d’identità;
  • controllo materiale: ispezione veterinaria e campionamento per analisi.

Il campionamento per le analisi può avere scopo di monitoraggio (controllo casuale) o derivare da sospetto, controlli intensificati e misure d’emergenza in accordo alla normativa vigente sui controlli ufficiali [Reg. (UE) 2017/625; Reg. (UE) 2019/2130; Reg. (UE) 2019/2129; Reg. (UE) 2019/1873; Reg. (UE) 2022/931; Reg. (UE) 2022/932; Reg. (UE) 2022/1644; Reg. (UE) 2022/1646].
Nel caso di prodotti considerati a rischio e, quindi, campionati per sospetto, per intensificazione dei controlli o per misure d’emergenza, le partite campionate restano bloccate in attesa dell’esito di laboratorio, mentre nel caso di prodotti campionati nell’ambito del piano di monitoraggio, senza sospetto di un pericolo immediato per la salute pubblica, le partite sono rilasciate per la libera circolazione. In quest’ultimo caso, qualora l’esito degli esami fosse non soddisfacente, i prodotti sono richiamati dal mercato, se ancora possibile, da parte delle autorità sanitarie territoriali

Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
In accordo alla normativa vigente il controllo ufficiale è eseguito dai PCF secondo i seguenti criteri:

  1. per sospetto, derivato da informazioni o dati disponibili su possibili rischi e irregolarità (es. precedenti notifiche nel sistema europeo di allerta per gli alimenti e i mangimi),
  2. per l’implementazione di controlli ufficiali intensificati in seguito a controlli sfavorevoli su una precedente partita della medesima tipologia e provenienza (da eseguire obbligatoriamente in base alla normativa),
  3. in applicazione di una misura speciale o di emergenza, nazionale o europea (controlli da eseguire obbligatoriamente in base alla normativa),
  4. casuali, a scopo di monitoraggio, senza sospetto di un pericolo immediato per la salute pubblica. I controlli a scopo di monitoraggio sono eseguiti sulla base dei seguenti criteri: rischi associati alla natura dei prodotti, numero di partite importate e loro origine, precedenti risultati non conformi.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Al termine dei controlli sanitari l’ispettore del posto di controllo frontaliero rilascia il “documento sanitario comune d’entrata” (DSCE) che riporta i dati sulla partita, i controlli effettuati, l’esito dei medesimi con l’accettazione o il rifiuto della merce. Le decisioni relative alle partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea sono adottate ai sensi dell’art. 55 del Reg. (UE) 2017/625. Le partite non conformi possono essere sottoposte a misure di rinvio al di fuori dell’Unione o di distruzione oppure possono essere destinate a un trattamento speciale o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa e, ove opportuno, ad usi diversi da quelli previsti originariamente [articoli da 66 a 72 del Reg. (UE) 2017/625].
Il rilevamento di non conformità può comportare inoltre l’attivazione di controlli ufficiali intensificati [Reg. (UE) 2019/1873] e, se necessario, l’adozione di misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati prodotti [art. 128 del Reg. (UE) 2017/625] da parte della Commissione europea.
Le sanzioni amministrative sono applicate in accordo all’ articolo 5 decreto  legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
I risultati dell’attività di controllo (numero di partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea, numero di partite campionate, percentuale di controllo, tipo e numero di analisi effettuate e numero di positività) sono ricavati dall’Ufficio 8 della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) principalmente dalla banca dati TRACES NT.
Per informazioni o dati specifici non estraibili agevolmente da TRACES o relativi a problematiche emergenti l’Ufficio 8 DGSAF richiede ai PCF la compilazione di tabelle o schede elettroniche. Con cadenza annuale (entro luglio) l’Ufficio 8 DGSAF trasmette ai PCF un rapporto finale sull’attuazione del piano di controllo riportando le eventuali criticità evidenziate, misure correttive e raccomandazioni.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute -Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
Ruolo: coordinamento delle attività di controllo dei PCF previste dal Regolamento (UE) 2017/625; Sviluppo del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal Reg. (UE) 2019/2130, raccolta dati, monitoraggio sulla corretta implementazione del piano e rapporto finale.

Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Posti di controllo frontalieri
Ruolo:

  • attuazione dei controlli previsti dal Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento (UE) 2019/2130; Regolamento (UE) 2019/1873; Regolamento (UE) 2019/2129.
  • Attuazione del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal Reg. (UE) 2019/2130. Rilascio del DSCE.

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) – Servizi veterinari
Ruolo: le aziende sanitarie locali sono informate tramite TRACES [Reg. (UE) 2019/1715] dell’arrivo delle partite entrate nell’Unione europea e destinate al territorio di loro competenza.  Qualora nell'ambito del piano di monitoraggio i PCF effettuino prelievi di campioni casuali in accordo al punto 8, art. 4 del Reg. (UE) 2019/2130, le partite esaminate, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio. In tali casi, se gli esami di laboratorio sono sfavorevoli, l’azienda sanitaria locale è tenuta al rintraccio e alla messa in sicurezza dei prodotti a rischio ove possibile.

Altre autorità
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ruolo: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli coopera con il Ministero della Salute a livello centrale e periferico per garantire che le partite di prodotti di origine animale in ingresso nell’Unione siano sottoposte ai controlli sanitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e nazionale prima di essere immesse in libera pratica nel territorio dell’UE.
I posti di controllo frontalieri e le Dogane cooperano nelle azioni di contrasto alle importazioni clandestine.

Laboratori
Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: attuazione della procedura di controversia in accordo all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 8 del decreto legislativo n. 27 del 02/02/2021.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: esecuzione delle prove di laboratorio


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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